Art. 7.
(Trattamento sanitario presso la comunità socio-terapeutica).

      1. Nei commi primo e secondo dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella rubrica e nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1978, n. 180, le parole: «trattamento sanitario obbligatorio», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «trattamento sanitario presso la comunità socio-terapeutica».